Statuto

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE BOVARA”

 

Art. 1 (Denominazione)

E’ costituita in Lecco l’associazione di studi e ricerche storiche, artistiche, denominata  “Associazione Giuseppe Bovara”.    

 Art. 2 (Sede)  

L’Associazione ha sede  in Lecco, Via C. Cattaneo, 29 presso la Libreria dell’Angelo S. a. s.. La sede sociale potrà essere variata con delibera dell’Assemblea.

Art. 3 (Oggetto e scopo)

L’Associazione è un organismo indipendente, apartitico, apolitico e senza fine di lucro. Gli obiettivi dell’Associazione Giuseppe Bovara sono:

  • la raccolta di documentazione sull’ambiente storico, artistico, linguistico e folclorico del territorio di Lecco;
  • la pubblicazione di memorie a prevalente carattere documentario;
  • la collaborazione con Enti del territorio per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;
  • l’informazione sui caratteri ambientali lecchesi presso i cittadini e in particolare gli studenti, attraverso relazioni, dibattiti e documentari;
  • l’organizzazione di convegni e conferenze e la pubblicazione dei relativi atti;
  • la cura e responsabilità redazionale della rassegna “Archivi di Lecco”.

L’Associazione si conforma nel suo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell’Associazione e della collettività, nonché l’esercizio delle cariche, sono a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali, in particolare potrà collaborare e aderire ad altri organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 4 (Soci)  

L’adesione all’Associazione Giuseppe Bovara è consentita a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

-        Soci fondatori: persone, enti o istituzioni intervenuti alla stesura dell’atto costitutivo dell’Associazione;

-        Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che, riconoscendosi negli scopi dell’Associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda.

Entrambe le categorie di soci hanno pari diritti e doveri e sono tenute al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili. Le domande di ammissione sono accolte dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto.

La qualità di socio si perde per:

  1. dimissioni volontarie;
  2. esclusione deliberata dagli organi competenti, ai sensi del presente

Statuto, per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell’Associazione, nonché per morosità;

  1. per decesso.

 Art. 5 (Ammissione e obblighi dei Soci)  

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al nome o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

 Art. 6 (Diritti dei Soci)  

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, e hanno diritto di elezione alle cariche associative.

 Art. 7 (Patrimonio ed entrate)  

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a)      Beni immobili e mobili;

b)      Contributi;

c)      Donazioni e lasciti;

d)      Rimborsi;

e)      Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f)        Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali  sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Art. 8 (Bilancio)  

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

 Art. 9 (Organi)

 Gli organi dell’Associazione sono:

1.      L’Assemblea dei soci;

2.      Il Consiglio Direttivo;

3.      Il Presidente;

4.      Il Collegio dei Revisori;

5.      Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

 Art.10 (L’Assemblea)

 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.  Ogni socio può essere portatore di una delega di altro socio.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno i  tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea avviene con avviso inviato ai soci almeno15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 11 (Compiti dell’assemblea ordinaria e straordinaria)

 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-         elegge Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

-         approva il  bilancio preventivo e consuntivo;

-         approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 Art.12 (Il Consiglio Direttivo)

 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato:

-         dal Presidente;

-         da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

-         per richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-     nominare il Presidente

-         predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

-         formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-         elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa

      e di entrata relative al periodo di un anno;

-         elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole      

     voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale  

     successivo;

-         stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

-         ammettere ed escludere i soci ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre deliberare in materia di organizzazione dell’Associazione, disponendo la costituzione di commissioni, delegando compiti al Presidente o ad altri consiglieri, acquisendo collaborazioni e consulenze.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale consultabile nella sede dell’Associazione.

 Art. 13 (Il Presidente)

 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 Art. 14 (Il Collegio dei Revisori)

 Il Collegio dei Revisori è composto da tre nominativi, anche non soci, eletti per 3 anni dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 Art. 15 (Il Collegio dei Probiviri)

 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 Art. 16 (Scioglimento dell’associazione)

 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Il  patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 Art. 17 (Gratuità delle cariche)

 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti gli organi sociali e ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 Art. 18 (Disposizioni finali)  

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.