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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE BOVARA”
Art. 1 (Denominazione)
E’
costituita in Lecco l’associazione di studi e ricerche storiche,
artistiche, denominata “Associazione
Giuseppe Bovara”.
Art.
2 (Sede)
L’Associazione
ha sede in Lecco, Via C.
Cattaneo, 29 presso la Libreria dell’Angelo S. a. s.. La sede
sociale potrà essere variata con delibera dell’Assemblea.
Art. 3 (Oggetto
e scopo)
L’Associazione
è un organismo indipendente, apartitico, apolitico e senza fine di
lucro. Gli obiettivi dell’Associazione Giuseppe Bovara sono:
- la raccolta di documentazione sull’ambiente storico, artistico,
linguistico e folclorico del territorio di Lecco;
- la pubblicazione di memorie a prevalente carattere documentario;
- la collaborazione con Enti del territorio per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale;
- l’informazione sui caratteri ambientali lecchesi presso i
cittadini e in particolare gli studenti, attraverso relazioni,
dibattiti e documentari;
- l’organizzazione di convegni e conferenze e la pubblicazione dei
relativi atti;
- la cura e responsabilità redazionale della rassegna “Archivi di
Lecco”.
L’Associazione si conforma nel suo funzionamento ai
principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene
piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra
organizzazione. Tutte le attività di servizio svolte dai soci a
favore dell’Associazione e della collettività, nonché
l’esercizio delle cariche, sono a titolo gratuito. Per il
raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere
attività accessorie e strumentali, in particolare potrà
collaborare e aderire ad altri organismi e associazioni aventi scopi
simili.
Art. 4 (Soci)
L’adesione all’Associazione Giuseppe Bovara è
consentita a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori: persone, enti o istituzioni intervenuti alla stesura
dell’atto costitutivo dell’Associazione;
- Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che, riconoscendosi negli
scopi dell’Associazione, ne facciano richiesta al Consiglio
Direttivo tramite espressa domanda.
Entrambe le categorie di soci hanno pari diritti e
doveri e sono tenute al versamento della quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono
trasmissibili. Le domande di ammissione sono accolte dagli organi
competenti ai sensi del presente Statuto.
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- esclusione deliberata dagli organi competenti, ai sensi del
presente
Statuto,
per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell’Associazione, nonché per morosità;
- per decesso.
Art. 5
(Ammissione e obblighi dei Soci)
L’ammissione
dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente,
dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso
appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al nome o
al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per
iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei
Probiviri.
Art. 6 (Diritti
dei Soci)
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, e hanno
diritto di elezione alle cariche associative.
Art. 7
(Patrimonio ed entrate)
Le
risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a)
Beni
immobili e mobili;
b)
Contributi;
c)
Donazioni
e lasciti;
d)
Rimborsi;
e)
Attività
marginali di carattere commerciale e produttivo;
f)
Ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle
quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e
da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che
ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i
lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o
produttive marginali sono
inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve
essere comunque in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8
(Bilancio)
L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere
approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di
aprile. Essi devono essere depositati presso la sede
dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter
essere consultati da ogni associato.
Art. 9 (Organi)
Gli
organi dell’Associazione sono:
1.
L’Assemblea
dei soci;
2.
Il
Consiglio Direttivo;
3.
Il
Presidente;
4.
Il
Collegio dei Revisori;
5.
Il
Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.
Art.10
(L’Assemblea)
L’Assemblea
dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i
soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Ogni
socio può essere portatore di una delega di altro socio.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è
valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione
la validità dell’Assemblea prescinde dal numero dei presenti e le
deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci
presenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti
dei soci presenti.
Per la modifica dello statuto è richiesta la
presenza di almeno i tre
quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima
convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza
dei soci; in seconda convocazione la validità dell’Assemblea
prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea avviene con avviso
inviato ai soci almeno15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 11
(Compiti dell’assemblea ordinaria e straordinaria)
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio
dei Probiviri;
-
approva il bilancio
preventivo e consuntivo;
-
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed
un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art.12 (Il
Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri,
eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando sono presenti almeno 3 membri. I membri del Consiglio
Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in
carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è
convocato:
-
dal Presidente;
-
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
per richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-
nominare il Presidente
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di
spesa
e di entrata relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in
singole
voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale
successivo;
-
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-
ammettere ed escludere i soci ai sensi degli articoli 4 e 5 dello
statuto.
Il Consiglio può inoltre deliberare in materia di
organizzazione dell’Associazione, disponendo la costituzione di
commissioni, delegando compiti al Presidente o ad altri consiglieri,
acquisendo collaborazioni e consulenze.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale
consultabile nella sede dell’Associazione.
Art. 13 (Il
Presidente)
Il
Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre
anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli
effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli
incassi.Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 (Il
Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da tre
nominativi, anche non soci, eletti per 3 anni dall’Assemblea al di
fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità,
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e
consuntivo.
Art. 15 (Il
Collegio dei Probiviri)
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea.
Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta
giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di
espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 16
(Scioglimento dell’associazione)
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria, con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 17
(Gratuità delle cariche)
Tutte
le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti gli organi sociali
e ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art.
18 (Disposizioni finali)
Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigenti in materia.
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